Amministrazione Trasparente

Lo Statuto

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Approvato dall’Assemblea Federale del 16 Ottobre 2020 in ottemperanza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)

Art. 1

Costituzione e sede

1. La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi (in seguito per brevità: Federazione), costituita a Firenze per iniziativa dell’Unione Italiana Ciechi il 23 febbraio 1921, eretta in ente morale con R.D. 23 gennaio 1930, numero 119, il cui Statuto è stato approvato con R.D. 28 luglio 1939 numero 1437 e successive modificazioni, è organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed ha sede legale in Roma.

2. La Federazione può istituire sedi decentrate.

3. La Federazione ha personalità giuridica di diritto privato e nella propria denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l’acronimo ” ONLUS”.

4. A decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Federazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo settore e, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizzerà la locuzione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”.

Art. 2

Finalità

1 – La Federazione opera senza fine di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; le sue finalità sono:

a) coordinare le iniziative delle Istituzioni federate;

b) realizzare sussidi ed ausili per persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi;

c) costituire centri di ricerca tiflopedagogico-metodologica e tiflodidattica, per realizzare studi, progetti ed altre iniziative in materia di disabilità visiva, anche in collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati.

d) promuove studi e ricerche per migliorare la qualità dei servizi dedicati alle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi, in tutte le fasi della vita.

2 – Per il conseguimento delle proprie finalità, la Federazione:

a) cura l’attuazione di ricerche e studi finalizzati al miglioramento delle strutture educative, e socio-assistenziali operanti nel settore delle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi;

b) promuove e favorisce la scolarizzazione degli alunni con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi;

c) interessa i pubblici poteri, ai vari livelli, per promuovere, ove necessario, il raggiungimento di intese volte a garantire l’applicazione delle leggi vigenti a favore dell’istruzione e dell’educazione dei giovani con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi;

d) contribuisce con apposite iniziative scientifiche, convegni di studio, incontri e seminari di aggiornamento, alla diffusione della cultura concernente la disabilità visiva;

e) instaura rapporti intemazionali, in particolare in ambito europeo, con le istituzioni che operano a favore delle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi;

f) collabora con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per una sempre maggiore elevazione sociale delle persone con disabilità visiva.

Art. 3

Attività di interesse generale

1. La Federazione promuove e realizza in via esclusiva e principale attività d’interesse generale volte al perseguimento delle proprie finalità, indicate nell’articolo precedente, ed interventi di supporto specifico, complementari ed aggiuntivi a quelli obbligatori per legge, a favore delle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi, operando in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed intemazionale.

2. Nel contesto della sua attività istituzionale la Federazione provvede:

a) alla realizzazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) alla promozione ed al sostegno di attività concernenti la formazione permanente e la rieducazione, la formazione professionale, la riabilitazione di soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nonché alla relativa ricerca pedagogica e metodologico-didattica;

c) alla ricerca, alla sperimentazione e alla promozione in favore di soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, di laboratori pluridisciplinari e di attività extrascolastiche;

d) alla prestazione di servizi destinati ad affrontare il problema dei soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, sia pure in collaborazione con tutte le Istituzioni pubbliche e private competenti;

e) all’individuazione e alla promozione di iniziative di ricerca e di studio volte alla formazione dei ciechi e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, sotto il profilo professionale, nel rispetto della situazione sociale, economica e delle risorse territoriali, nonché della concreta occasione di ogni possibile integrazione lavorativa;

f) alla formazione dei ciechi ed ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi;

g) alla promozione di attività idonee a formare e specializzare varie figure professionali con particolare riferimento alle problematiche dei ciechi e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nonché di attività di formazione universitaria e postuniversitaria in collaborazione con Atenei pubblici e privati per la formazione di formatori che operano od opereranno direttamente o indirettamente nella Federazione;

h) alla promozione della cultura mediante la ideazione, la realizzazione, la produzione e la distribuzione di sussidi, materiali tiflodidattici e supporti tecnicodidattici finalizzati alla formazione e integrazione socioculturale dei ciechi e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nel rispetto dell’autonomia scolastica;

i) all’organizzazione e alla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’attività istituzionale della Federazione;

j) alla realizzazione e successiva gestione, anche mediante contabilità separata, del Centro Polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, di cui alla Legge 28 dicembre 2005, n. 278;

k) alla raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti della Federazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

3. La Federazione può svolgere attività diverse da quelle indicate nel precedente comma 2 del presente articolo, purché siano strettamente connesse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che, a decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Art. 4

Istituzioni Federate e ammissione alla Federazione

1 – Sono Istituzioni Federate gli Enti fondatori della Federazione e gli Enti successivamente ammessi alla stessa.

2 – Possono essere ammesse a far parte della Federazione quelle Istituzioni di particolare rilevanza che non hanno finalità di lucro e che operano in favore delle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi.

3 – L’ammissione, a seguito di richiesta scritta dell’istituzione interessata, è deliberata dall’Assemblea Federale, nella prima seduta successiva alla richiesta di ammissione, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Diritti e doveri degli associati

1 – Le Istituzioni Federate conservano le loro prerogative statutarie e regolamentari.

2 – Le singole Istituzioni:

a) possono recedere dalla Federazione dandone formale comunicazione al Presidente;

b) hanno diritto di partecipare alla vita associativa e di esaminare i libri sociali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli Organi della Federazione;

c) hanno il dovere di versare la quota associativa annuale, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

Organi Federali

1 – Sono organi della Federazione:

a) l’Assemblea Federale;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l’Organo di controllo.

2 – Le riunioni degli organi collegiali sono valide anche se tenute in teleconferenza o in videoconferenza.

3 – Ai componenti degli Organi Federali si applicano gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art.7

Assemblea Federale

1 – L’Assemblea della Federazione è costituita dalle Istituzioni Federate, che vi partecipano rappresentate dai rispettivi Presidenti o da loro delegati in forma scritta.

2 – L’Assemblea si riunisce in Italia in via ordinaria due volte l’anno su convocazione del Presidente della Federazione, che ne assume la presidenza, ed ogni qualvolta il Presidente stesso ne ravvisi l’opportunità, ovvero almeno un decimo delle Istituzioni federate ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata con inviti a domicilio, tramite raccomandata R.R. o posta elettronica certificata, diramati ai singoli componenti almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L’Assemblea, in prima convocazione, è valida con l’intervento della maggioranza delle Istituzioni Federate; in seconda convocazione, che potrà aver luogo dopo un’ora dalla prima, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei partecipanti purché non inferiore ad un quinto delle Istituzioni Federate. Per l’assemblea straordinaria valgono le norme di convocazione e di validità della assemblea ordinaria.

3 – L’Assemblea:

a) elegge i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;

b) nomina su proposta del Consiglio di Amministrazione i due componenti effettivi dell’Organo di controllo ed i due componenti supplenti;

c) integra il Consiglio di Amministrazione e l’Organo di controllo nell’ipotesi di una loro sopraggiunta incompletezza;

d) ratifica le deliberazioni adottate in via d’urgenza dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del presente Statuto;

e) discute ed approva la relazione sull’attività della Federazione ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo, nonché la relazione programmatica ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell’anno precedente, nonché il bilancio sociale a norma dell’articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e delle linee guida di cui al medesimo articolo;

f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulle seguenti materie:

I) ammissione delle Istituzioni alla Federazione;

II) modificazioni dello Statuto;

III) eventuale indennità di carica e relativo importo del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti dell’Organo di controllo;

g) può deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1 – La Federazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri di cui cinque eletti dall’Assemblea e due di diritto rispettivamente nominati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della Ricerca e dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

2 – I sette componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili

Art. 9

Convocazione

1 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con inviti a domicilio, tramite raccomandata R.R. o posta elettronica certificata, diramati ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione, di norma una volta al trimestre e obbligatoriamente prima della riunione delle due assemblee ordinarie annuali.

2 – La convocazione del Consiglio di Amministrazione può avvenire altresì su richiesta motivata e scritta di almeno tre membri, nonché ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l’opportunità e l’urgenza.

Art. 10

Competenze

1 – Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge il Presidente fra i Consiglieri eletti dall’Assemblea;

b) elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente o in caso di necessità i due Vice Presidenti;

c) determina l’indirizzo della Federazione;

d) ratifica le deliberazioni adottate in via d’urgenza dal Presidente;

e) nomina il Segretario Generale;

f) propone all’Assemblea l’ammissione delle Istituzioni che ne abbiano fatto espressa richiesta e che abbiano i requisiti previsti all’articolo 4 del presente Statuto;

g) propone all’Assemblea le modificazioni da apportare allo Statuto;

h) predispone per ciascun esercizio finanziario il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni, e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale a norma dell’articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e delle linee guida di cui al medesimo articolo;

i) propone all’Assemblea di deliberare l’importo della quota associativa annuale;

j) propone all’Assemblea la eventuale indennità di carica e relativo importo del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti l’Organo di controllo;

k) propone all’Assemblea la nomina dei componenti l’Organo di controllo;

l) sceglie il servizio di cassa tra gli istituti di credito che offrono maggiori garanzie;

m) adotta i provvedimenti in materia di personale autonomo e subordinato, nonché di individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare a tale personale;

n) cura la tenuta del libro degli associati, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’ Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, nonché del libro delle proprie adunanze e deliberazioni;

o) adotta, su proposta del Presidente, il Regolamento Amministrativo Contabile ed altri eventuali Regolamenti ritenuti necessari all’organizzazione ed al buon funzionamento della Federazione;

p) stabilisce l’importo delle quote associative annuali che sono tenute a versare le Istituzioni Federate.

2 – In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può assumere deliberazioni di competenza dell’Assemblea, da sottoporre a ratifica nella prima seduta della medesima.

Art. 11

Presidente

1 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente. In tale veste interviene e partecipa a manifestazioni nazionali e intemazionali.

2 – Il Presidente, inoltre:

a) convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché il Consiglio d’Amministrazione;

b) propone al Consiglio d’Amministrazione la nomina del Segretario Generale e il compenso da corrispondere allo stesso;

c) propone al Consiglio d’Amministrazione la nomina di un Vice Presidente o eventualmente di due Vice Presidenti;

d) esegue e fa eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione.

3 – In caso di urgenza, il Presidente può assumere deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica del medesimo nella sua prima seduta.

4- Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

5. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o nel caso in cui vi siano due Vice Presidenti da quello dei due più anziano di età.

Art. 12

Organo di controllo

1 – Per la vigilanza e per il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, l’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio d’Amministrazione l’Organo di controllo, il quale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Un componente dell’Organo di controllo è membro di diritto nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2 – L’Organo di controllo elegge nel suo seno il proprio Presidente. L’Organo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3- I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicate dall’articolo 2397, comma 2, cod. civ., ed almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nel Registro dei revisori contabili. Ad essi si applicano le cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 cod. civ.

4 – L’Organo di controllo, su richiesta del Presidente, può assistere alla seduta del Consiglio di Amministrazione in cui viene approvato il bilancio di esercizio; può essere invitato dal Presidente a partecipare alle altre sedute del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo.

5 – L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6 – L’Organo di controllo svolge inoltre la funzione di revisione legale dei conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; pertanto esercita il controllo contabile della gestione economica e finanziaria, esamina il bilancio d’esercizio prima dell’approvazione e deve verificare e certificare la concordanza della relazione sulla gestione del Presidente con le scritture contabili e i conti annuali.

7 – I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione o al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8 – L’Organo di controllo presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’attività espletata nell’esecuzione del proprio incarico.

9 – All’attività dell’Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di collegio sindacale delle società per azioni.

10 – L’Organo di controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

11 – Le competenze dell’Organo di controllo sono altresì disciplinate dal Regolamento Amministrativo Contabile di cui all’articolo 10, comma 1, lett. o), del presente Statuto.

Art. 13

Votazioni

1 – Le deliberazioni degli Organi della Federazione sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Solamente per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voto, quello del Presidente è dirimente.

2 – Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone. Elezioni e nomine avvengono a scrutinio segreto.

3 – Le deliberazioni di modificazione dello Statuto sono adottate a maggioranza dei componenti della Federazione.

Art. 14

Patrimonio

1 – Per il conseguimento delle proprie finalità la Federazione si avvale del proprio patrimonio, il quale è costituito dalle seguenti entrate:

a) contributi di enti pubblici e privati, erogati in via continuativa, o per il conseguimento di obiettivi determinati e programmati;

b) quote associative annualmente corrisposte dalle Istituzioni federate nella misura fissata dall’Assemblea;

c) rendite derivanti dai beni patrimoniali o dalla trasformazione di questi e di iniziative economiche svolte dalla Federazione stessa, nell’ambito del conseguimento delle proprie finalità;

d) oblazioni, lasciti e sussidi vari, previa accettazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2 – Durante la vita della Federazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

3 – Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, ai componenti l’organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.

c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 15

Segretario Generale

1 – La struttura amministrativa della Federazione è retta da un Segretario Generale nominato dal Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente.

2- Il Segretario Generale, oltre alle competenze amministrative e organizzative proprie del ruolo, deve possedere requisiti di rettitudine e probità personale. La conoscenza dei problemi delle persone con disabilità visiva è considerata titolo di merito tra gli aspiranti alfincarico.

3 – Al Segretario Generale è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

4- Il Segretario Generale espleta le funzioni di segretario dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Durata, estinzione o e scioglimento

1 – La Federazione ha durata illimitata.

2 – In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Federazione é devoluto, previo parere positivo della competente Autorità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti o ad altro Ente con analoghe finalità.

STATUTO FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI

Approvato dall’Assemblea Federale il 16 Ottobre 2020 in ottemperanza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), rogito dott. Francesco Vitiello Notaio in Roma in data 16 Ottobre 2020, Rep. n. 8846/6962, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 4, in data 23 Ottobre 2020 al n. 29261 Serie IT.

Atto dichiarativo – integrativo del 27 Maggio 2021 Notaio dott. Francesco Vitiello Rep. N. 9316 77335 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 01 Giugno 2021 al n. 19176 Serie IT.

Approvato dalla Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, Area IV Quater – Registro Persone Giuridiche, Fondazioni, Associazioni, Enti morali e Culti, protocollo n. 02664785 del 21 Luglio 2021, a firma del Dirigente Maria Paola Suppa, Ministero dell’Interno.

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