Approvato dall’Assemblea Federale del 13 Novembre 2025 in ottemperanza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)
Art. 1 Costituzione e sede
- È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile nonché del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore o CTS), la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ETS (in seguito per brevità: Federazione), istituita a Firenze per iniziativa dell’Unione Italiana Ciechi il 23 febbraio 1921, eretta in ente morale con R.D. 23 gennaio 1930, numero 119, con statuto approvato con R.D. 28 luglio 1939 n.1437 e successive modificazioni, già Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
- La Federazione, in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n.995/2014, farà uso della denominazione e dell’acronimo ETS a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Dal momento dell’iscrizione, la Federazione deve indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS. Nel contempo, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, la Federazione non perde la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.
3.La Federazione ha sede legale in Roma, all’indirizzo risultante dai pubblici registri in cui è iscritta ed ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.
Il trasferimento dell’indirizzo della sede all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.
Art. 2 Finalità
1 – La Federazione opera senza fine di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all’art.5, comma 1 CTS così come individuate all’art.3 del presente statuto.
In particolare, le sue finalità sono:
- a) coordinare le iniziative delle Istituzioni federate;
- b) realizzare sussidi ed ausili per persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi;
- c) costituire centri di ricerca tiflopedagogico-metodologica e tiflodidattica, per realizzare studi, progetti ed altre iniziative in materia di disabilità visiva, anche in collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati.
- d) promuove studi e ricerche per migliorare la qualità dei servizi dedicati alle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi, in tutte le fasi della vita.
2 – Per il conseguimento delle proprie finalità, la Federazione:
- a) cura l’attuazione di ricerche e studi finalizzati al miglioramento delle strutture educative e socio-assistenziali operanti nel settore delle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi;
- b) promuove e favorisce la scolarizzazione degli alunni con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi;
- c) interessa i pubblici poteri, ai vari livelli, per promuovere, ove necessario, il raggiungimento di intese volte a garantire l’applicazione delle leggi vigenti a favore dell’istruzione e dell’educazione dei giovani con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi;
- d) contribuisce con apposite iniziative scientifiche, convegni di studio, incontri e seminari di aggiornamento, alla diffusione della cultura concernente la disabilità visiva;
e) instaura rapporti internazionali, in particolare in ambito europeo, con le istituzioni che operano a favore delle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi; - f) collabora con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS per una sempre maggiore elevazione sociale delle persone con disabilità visiva.
Art. 3 Attività di interesse generale – Raccolta fondi
- La Federazione promuove e realizza in via esclusiva e principale attività d’interesse generale volte al perseguimento delle proprie finalità, indicate nell’articolo precedente, a favore delle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi, operando in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
- L’attività istituzionale della Federazione prevede:
- a) la realizzazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) l’educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) la formazione universitaria e post-universitaria;
- e) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’attività istituzionale della Federazione.
In tale ambito, la Federazione provvederà:
-alla prestazione di servizi destinati ad affrontare il problema dei soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, sia pure in collaborazione con tutte le Istituzioni pubbliche e private competenti;
– alla promozione ed al sostegno di attività concernenti la formazione permanente e la rieducazione, la formazione professionale, la riabilitazione di soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nonché alla relativa ricerca pedagogica e metodologico-didattica;
– alla ricerca, alla sperimentazione e alla promozione in favore di soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, di laboratori pluridisciplinari e di attività extrascolastiche;
– all’individuazione e alla promozione di iniziative di ricerca e di studio volte alla formazione dei ciechi e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, sotto il profilo professionale, nel rispetto della situazione sociale, economica e delle risorse territoriali, nonché della concreta occasione di ogni possibile integrazione lavorativa;
– alla formazione dei ciechi ed ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi;
-alla promozione di attività idonee a formare e specializzare varie figure professionali con particolare riferimento alle problematiche dei ciechi e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nonché di attività di formazione universitaria e postuniversitaria in collaborazione con Atenei pubblici e privati per la formazione di formatori che operano od opereranno direttamente o indirettamente nella Federazione;
– alla promozione della cultura mediante la ideazione, la realizzazione, la produzione e la distribuzione di sussidi, materiali tiflodidattici e supporti tecnico-didattici finalizzati alla formazione e integrazione socioculturale dei ciechi e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nel rispetto dell’autonomia scolastica;
-alla realizzazione e successiva gestione, anche mediante contabilità separata, del Centro Polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, di cui alla Legge 28 dicembre 2005, n. 278.
- La Federazione può svolgere attività diverse da quelle indicate nel precedente comma 2 del presente articolo, purché siano strettamente connesse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
4.La Federazione potrà realizzare attività di raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
Art. 4 Istituzioni Federate e ammissione alla Federazione
1 – Sono Istituzioni Federate gli Enti fondatori della Federazione e gli Enti successivamente ammessi alla stessa.
2 – Possono essere ammesse a far parte della Federazione quelle Istituzioni di particolare rilevanza che non hanno finalità di lucro e che operano in favore delle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi.
3 – L’ammissione, a seguito di richiesta scritta dell’Istituzione interessata, è deliberata dall’Assemblea Federale, nella prima seduta successiva alla richiesta di ammissione, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 5 Diritti e doveri degli associati
1 – Le Istituzioni Federate conservano le loro prerogative statutarie e regolamentari.
2 – Le singole Istituzioni:
- a) possono recedere dalla Federazione dandone formale comunicazione al Presidente;
- b) hanno diritto di partecipare alla vita associativa e di esaminare i libri sociali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli Organi della Federazione;
- c) hanno il dovere di versare la quota associativa annuale, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 6 Organi Federali
1 – Sono organi della Federazione:
- a) l’Assemblea Federale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l’Organo di controllo.
2 – Le riunioni degli organi collegiali sono valide anche se tenute in teleconferenza o in videoconferenza.
3 –Si applicano gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 7 Assemblea Federale
1 – L’Assemblea della Federazione è costituita dalle Istituzioni Federate, che vi partecipano rappresentate dai rispettivi Presidenti o da loro delegati in forma scritta.
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
2 – L’Assemblea si riunisce in Italia in via ordinaria due volte l’anno su convocazione del Presidente della Federazione, che ne assume la presidenza, ed ogni qualvolta il Presidente stesso ne ravvisi l’opportunità, ovvero almeno un decimo delle Istituzioni federate ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata con inviti a domicilio, tramite raccomandata R.R. o posta elettronica certificata. diramati ai singoli componenti almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
Gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
L’Assemblea, in prima convocazione, è valida con l’intervento della maggioranza delle Istituzioni Federate; in seconda convocazione, che potrà aver luogo dopo un’ora dalla prima, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei partecipanti purché non inferiore ad un quinto delle Istituzioni Federate.
3 – L’Assemblea:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali di sua competenza;
- b) delibera l’eventuale indennità di carica e relativo importo del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti dell’Organo di controllo e di revisione legale dei conti;
- c) ratifica le deliberazioni adottate in via d’urgenza dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del presente Statuto;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulla ammissione delle Istituzioni alla Federazione e sull’esclusione;
- g) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- l) può deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 8 Consiglio di Amministrazione
1 – La Federazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri di cui cinque eletti dall’Assemblea e due di diritto rispettivamente nominati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS.
2 – I sette componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili
Art. 9 Convocazione
1 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con inviti a domicilio, tramite raccomandata R.R. o posta elettronica certificata, diramati ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione, di norma una volta al trimestre e obbligatoriamente prima della riunione delle due assemblee ordinarie annuali.
2 – La convocazione del Consiglio di Amministrazione può avvenire altresì su richiesta motivata e scritta di almeno tre membri, nonché ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l’opportunità e l’urgenza.
Art. 10 Competenze
1 – Il Consiglio di Amministrazione:
- a) elegge il Presidente fra i Consiglieri eletti dall’Assemblea;
- b) elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente o in caso di necessità i due Vice Presidenti;
- c) determina l’indirizzo della Federazione;
- d) ratifica le deliberazioni adottate in via d’urgenza dal Presidente;
- e) nomina il Segretario Generale;
- f) propone all’Assemblea l’ammissione delle Istituzioni che ne abbiano fatto espressa richiesta e che abbiano i requisiti previsti all’articolo 4 del presente Statuto;
- g) propone all’Assemblea le modificazioni da apportare allo Statuto;
- h) predispone per ciascun esercizio finanziario il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni, nonché il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale a norma, rispettivamente, degli artt.13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- i) stabilisce l’importo delle quote associative annuali che sono tenute a versare le Istituzioni Federate;
- j) propone all’Assemblea la eventuale indennità di carica e relativo importo del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti l’Organo di controllo;
- k) propone all’Assemblea la nomina dei componenti l’Organo di controllo;
- l) sceglie il servizio di cassa tra gli istituti di credito che offrono maggiori garanzie;
- m) adotta i provvedimenti in materia di personale autonomo e subordinato, nonché di individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare a tale personale:
- n) cura la tenuta del libro degli associati, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, nonché del libro delle proprie adunanze e deliberazioni;
- o) adotta, su proposta del Presidente, il Regolamento Amministrativo Contabile ed altri eventuali Regolamenti ritenuti necessari all’organizzazione ed al buon funzionamento della Federazione.
2 – In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può assumere deliberazioni di competenza dell’Assemblea, da sottoporre a ratifica nella prima seduta della medesima.
Art. 11 Presidente
1 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente. In tale veste interviene e partecipa a manifestazioni nazionali e internazionali.
2 – Il Presidente, inoltre:
- a) convoca e presiede l’Assemblea, nonché il Consiglio d’Amministrazione;
b) propone al Consiglio d’Amministrazione la nomina del Segretario Generale e il compenso da corrispondere allo stesso; - c) propone al Consiglio d’Amministrazione la nomina di un Vice Presidente o eventualmente di due Vice Presidenti;
- d) esegue e fa eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione.
3 – In caso di urgenza, il Presidente può assumere deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica del medesimo nella sua prima seduta.
4 – Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto. - In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o nel caso in cui vi siano due Vice Presidenti da quello dei due più anziano di età.
Art. 12 Organo di controllo
1 – Per la vigilanza e per il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, l’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio d’Amministrazione l’Organo di controllo, il quale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Un componente dell’Organo di controllo è membro di diritto nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2 – L’Organo di controllo elegge nel suo seno il proprio Presidente. L’Organo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3 – I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicate dall’articolo 2397, comma 2, cod. civ., ed almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nel Registro dei revisori contabili. Ad essi si applicano le cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 cod. civ.
4 – L’Organo di controllo, su richiesta del Presidente, può assistere alla seduta del Consiglio di Amministrazione in cui viene approvato il bilancio di esercizio; può essere invitato dal Presidente a partecipare alle altre sedute del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo.
5 – Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
6 – L’Organo di controllo svolge inoltre la funzione di revisione legale dei conti nei casi previsti dagli articoli 30, comma 6, e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; pertanto esercita il controllo contabile della gestione economica e finanziaria, esamina il bilancio d’esercizio prima dell’approvazione e deve verificare e certificare la concordanza della relazione sulla gestione del Presidente con le scritture contabili e i conti annuali. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito Registro.
7 – I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione o al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8 – L’Organo di controllo presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’attività espletata nell’esecuzione del proprio incarico.
9 – All’attività dell’Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di collegio sindacale delle società per azioni.
- L’Organo di controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- Le competenze dell’Organo di controllo sono altresì disciplinate dal Regolamento Amministrativo Contabile di cui all’articolo 10, comma 1, lett. o), del presente Statuto.
Art. 13 Votazioni
1 – Le deliberazioni degli Organi della Federazione sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Solamente per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voto, quello del Presidente è dirimente.
2 – Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone. Elezioni e nomine avvengono a scrutinio segreto.
3 – Le deliberazioni relative alla modificazione dello Statuto, allo scioglimento della Federazione e alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati della Federazione.
Art. 14 Patrimonio
1 – Per il conseguimento delle proprie finalità la Federazione si avvale del proprio patrimonio, il quale è costituito dalle seguenti entrate:
- a) contributi di enti pubblici e privati, erogati in via continuativa, o per il conseguimento di obiettivi determinati e programmati;
- b) quote associative annualmente corrisposte dalle Istituzioni federate nella misura fissata dall’Assemblea;
- c) rendite derivanti dai beni patrimoniali o dalla trasformazione di questi e di iniziative economiche svolte dalla Federazione stessa, nell’ambito del conseguimento delle proprie finalità;
- d) oblazioni, lasciti e sussidi vari, previa accettazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2 – Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3 – Ai fini di cui al comma che precede, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4 – Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- a) la corresponsione ad amministratori, ai componenti l’organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi e dalla Legge, salvo quanto previsto dall’art.8 terzo comma lett.b) CTS;
- c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, alle Istituzioni Federate, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Federazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Federazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 15 Segretario Generale
1 – La struttura amministrativa della Federazione è retta da un Segretario Generale nominato dal Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente.
2 – Il Segretario Generale, oltre alle competenze amministrative e organizzative proprie del ruolo, deve possedere requisiti di rettitudine e probità personale. La conoscenza dei problemi delle persone con disabilità visiva è considerata titolo di merito tra gli aspiranti all’incarico.
3 – Al Segretario Generale è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
4 – Il Segretario Generale espleta le funzioni di segretario dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 Esercizio finanziario e bilancio
1 – L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale sono redatti e approvati secondo la normativa vigente.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio l’Assemblea Federale approva il bilancio di esercizio, redatto e depositato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.117/2017, entro il 30 novembre dell’anno precedente, la relazione programmatica ed il bilancio preventivo.
2 – Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3 – Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all’art.13 del D.Lgs. n.117/2017.
4 – L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs. n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5 – Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
6 – Al superamento della soglia di cui all’art.14 D.Lgs. n.117/2017, primo comma, il Consiglio di Amministrazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del CTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
7 – Al superamento della soglia di cui all’art.14 D.Lgs. n.117/2017, secondo comma, la Fondazione dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Art. 17 Durata, estinzione e scioglimento
1 – La Federazione ha durata illimitata.
2 – In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Federazione é devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS-ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.